DECRETO N. 51 in data 24 aprile 2021della Regione Piemonte

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.

ORDINA
che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure nazionali disposte, ferma restando l’applicabilità alla Regione Piemonte delle misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
1) le misure di cui alla cosiddetta “Zona arancione”, come definite ai sensi dei decreti-legge 1 aprile 2021, n. 44, e 22 aprile 2021, n. 52, sono applicate nel territorio della provincia di Cuneo fino al 28 aprile 2021 compreso;
2) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 10 aprile 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica” cessa i suoi effetti alla data del 26 aprile 2021, salvo che per il territorio della provincia di Cuneo dove vige sino al 28 aprile 2021 compreso;
3) si conferma che l’efficacia del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 febbraio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Segnalazioni dovute da chi fa rientro dall’estero sul territorio della Regione Piemonte ” è prorogata sino al 31 luglio 2021;
4) le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rigoroso rispetto dell’articolo 26 e degli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, delle schede tecniche “Commercio al dettaglio”
e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al presente provvedimento.
Resta ferma – con l’eccezione di edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari – la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salvi gli esercizi di somministrazione di cui all’articolo 27, comma 5, del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
5) nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
6) dal 26 aprile 2021 (dal 29 aprile 2021 per il solo territorio della provincia di Cuneo) le attività dei servizi di ristorazione, consentite ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, sono svolte nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
7) le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale sono consentite nel rigoroso rispetto dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e della scheda tecnica
“Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche,
Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
8) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite ai sensi dell’articolo 29 e dell’allegato10 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e
Ricreative”, allegate sub 1 al presente provvedimento, e delle linee guida allegate sub 2 al
presente provvedimento;
9) le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto dell’articolo 28 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e della scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
10) è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e
forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
11) l’accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell’emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, con l’obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
12) l’attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle“Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
13) in relazione alla valutazione della diffusione dell’infezione e delle stime del suo trend di crescita, i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l’opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
14) le strutture residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali e sociosanitarie sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale “COVID-19 – Gestione RSA” al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
15) l’attività della Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020 è confermata fino al 31 luglio 2021 ed è organizzata in modalità H24;
16) ai fini dell’applicazione del lavoro agile come disposto nel Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale indicata al punto a) dell’articolo 3 è elevata al 75%, salve le eccezioni indicate nel medesimo
Decreto e quelle legate alla gestione delle emergenze;
17) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35;
SI RACCOMANDA
ai Sindaci dei Comuni piemontesi di intensificare la vigilanza presso parchi, piazze e, comunque, nei luoghi di possibile aggregazione, al fine impedire rischiosi fenomeni di assembramento.
Il presente decreto ha efficacia dal 26 aprile 2021 sino al 31 luglio 2021.
INFORMA
il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
on. Alberto Cirio

vedi il testo integrale del DECRETO N. 51