Regione Piemonte – DECRETO N. 45 in data 1 aprile 2021

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza

epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il periodo pasquale.
IL PRESIDENTE
ORDINA
che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando l’applicazione alla Regione Piemonte degli articoli compresi nel Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
1) nelle giornate del 2, 3, 4 e 5 aprile 2021, nel territorio regionale, sono consentiti gli
spostamenti solo delle persone residenti in Piemonte verso abitazioni diverse da quella
principale (le cosiddette “seconde case”); nelle medesime giornate, per le persone non
residenti nella Regione Piemonte, sono vietati gli ingressi e gli spostamenti verso le seconde case, salvi motivi di salute, di lavoro, di studio oppure comprovate e gravi situazioni di necessità o di indifferibilità documentata;
2) dalle ore 13,00 di domenica 4 aprile 2021 fino alle ore 22,00 di lunedì 5 aprile 2021, fatte
salve le farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole, presidi sanitari, sono chiusi tutti gli
esercizi commerciali presenti:
◦ nelle grandi strutture di vendita, la cui superficie di vendita è superiore a mq. 1.500
nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti o con superficie di vendita
superiore a mq. 2.500 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
◦ nelle medie strutture di vendita, la cui superficie di vendita è compresa tra mq. 151
e mq. 1.500 nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti o con superficie tra
mq. 251 e mq. 2.500 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
3) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35
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