Strada Provinciale n. 47 della “Valsoana”.
Istituzione di obblighi e limitazioni dal KM. 1+380 al Km. 1+550
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
La Valsoana ha subito nei giorni 7, 8 e 9 gennaio ripetuti fenomeni meteorici di forte intensità ;
A seguito degli eventi atmosferici sopra descritti si è manifestata una criticità con uno smottamento della
scarpata di valle posta al Km. 1+450 della S.P. 47 della “Valsoana” in territorio del Comune di Pont C.se;
Lo smottamento ha interessato un fronte di circa 20 metri della scarpata interessando parzialmente anche la
piattaforma stradale, rendendo non più transitabile la corsia di marcia in direzione Pont C.se – Valprato.
Visto l’ art. 6 del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l’Ente Proprietario della strada
può, con propria ordinanza “disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione
e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e
improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante “disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”;
Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il
Ministero delle infrastrutture e trasporti 4 marzo 2013, recante “i criteri generali di sicurezza relativi alle
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative
che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il responsabile di zona geom.
Giuseppe VACCARONO;
Visto l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza
per l’adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente
normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267,
artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Viabilità 3
Ufficio del Traffico, Corso, Inghilterra 7 10038 Torino. tel. 011 – 861.6109 – 6101 – fax 011 – 8614489
www.cittametropolitana.torino.it
Visto l’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città
metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obbiettivi del patto di stabilità
interno;
ORDINA
Per le motivazioni in premessa citate, lungo la S.P. 47 della “Valsoana” nel tratto compreso tra il Km. 1+380
ed il Km. 1+550 l’istituzione dei seguenti obblighi e limitazioni per la circolazione:
L’istituzione del divieto di sorpasso e l’istituzione della limitazione di velocità a 30 Km/h
Nel tratto sopra indicato i veicoli transitanti in direzione Valprato – Pont C.se hanno la precedenza così come
indicato nella segnaletica posta in essere.
Il Responsabile Territoriale competente è tenuto all’esecuzione della presente per quanto attiene
all’installazione ed al mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica.
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescritta dagli
artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e
pubblicazione all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.
Torino, 10/01/2018
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’ 3
Dott. Ing. Matteo TIZZANI
ORDINANZA_N_9_2018_DELLA_SP_N_47_DELLA_VALSOANA (2)
LETTERA (2)